DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996 n. 242 

 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1996 n. 104 - S.O. n. 75)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, RECANTE ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 1, comma 5, nonché l'articolo 6, comma 7;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/cee, 89/654/cee, 89/655/cee, 89/656/cee, 90/269/cee, 90/270/cee, 90/394/cee, 90/679/cee e 91/383/cee, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Considerata la necessità di apportare integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della repubblica;

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'unione europea e dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno;

E m a n a   il seguente decreto legislativo:

Art. 1. (nota)

Campo di applicazione
L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:
"2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del ministro competente di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.".

 
All'art. 1 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine i seguenti commi:
bis. " Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

ter.  Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non puo' delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.".
Art. 2.  (note)

Definizioni
L'art. 2 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 2. Definizioni.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.".
Art. 3.  (note)

Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto
L'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il documento é custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

Il datore di lavoro:
designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);

prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro é redatto conformemente al modello approvato con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed é conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro é redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
 
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali é possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

i casi in cui é possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non é soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma é tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.".
Art. 4.  (nota)

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari vigenti".

L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 é sostituito dal seguente:
"2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria é tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.".
Art. 5.  (nota)

Contratto di appalto o contratto d'opera
L'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:
 "3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.".

 
Art. 6.  (note)

Servizio di prevenzione e protezione
L'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:
"4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.".

L'art. 8, comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:
"5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi:
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

nelle centrali termoelettriche;

negli impianti e laboratori nucleari;

nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;

nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.".

L'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 626/1994 é sostituito dal seguente:
" 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro puo' far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.".

Art. 7.  (note)

Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 626/1994
All'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera b) é sostituita dalla seguente: "b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;".

 
All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1z994, la lettera b), é sostituita dalla seguente: "b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);".
Art. 8.  (nota)

Medico competente
Nell'art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994, al comma 3, le parole: "comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" e, al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 5, lettera a)", sono soppresse.
Art. 9.  (nota)

Formazione dei lavoratori
L'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.".

L'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente: "
5.I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".
Art. 10.  (nota)

V i g i l a n z a
L'art. 23 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 23 (vigilanza).
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro é svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il decreto di cui al comma 2 é emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del ministro competente di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.".
Art. 11.  (nota)

Informazione, consulenza, assistenza
All'art. 24 del decreto legislativo n. 626/1994 il comma 1 é sostituito dal seguente:
"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il ministero dell'interno tramite le strutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'istituto italiano di medicina sociale, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.".
Art. 12.   (nota)

Coordinamento
All'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di radioprotezione.".
Art. 13.  (nota)

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
All'art. 393, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera d) é sostituita dalla seguente: "d) il direttore generale competente del ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;".

Nell'art. 393, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; istituto italiano di medicina sociale", e alla lettera g) la parola "quattro", é sostituita con la seguente: "otto".

All'art. 393, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera h) é sostituita dalla seguente: "h) otto esperti nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;".

All'art. 393, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.".

All'art. 394, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera h) é sostituita dalla seguente: "h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
Art. 14.  (nota)

Adeguamenti al progresso tecnico
All'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera a) é sostituita dalla seguente:
"a) é riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
Art. 15.  (note)

Requisiti di sicurezza e di salute
L'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 31 (requisiti di sicurezza e di salute).
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.

Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.".
Art. 16.  (note)

Adeguamenti di norme
I commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 13, del decreto legislativo n. 626/1994, sono sostituiti dal seguenti:
" Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.".

L'art. 13 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, é così modificato:
al comma 1, dopo la lettera c), é aggiunta, in fine la seguente lettera:
-bis "larghezza di una porta o luce netta di una porta: Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).";
 
al comma 6 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: " l'apertura della porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non é richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.";

il comma 12 é sostituito dal seguente: "12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza:

In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.".
L'art. 14 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, é cosi modificato:
al comma 2 le parole: "rischi di esplosione e di incendio" sono sostituite dalle seguenti: "pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio";

al comma 3, lettere a) e c), le parole: "larghezza minima di m. 0,90" sono sostituite dalle parole: "larghezza minima di m. 0,80";

al comma 5, dopo le parole: "(cinque per cento)." É aggiunto il seguente periodo: "alle porte per le quali é prevista una larghezza minima di m. 0,80 e applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).";

il comma 17 é sostituito dal seguente: "17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.".
art. 6 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 33, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 6 (altezza, cubatura e superficie).
I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
altezza netta non inferiore a m. 3;

cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.
I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioé senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

L'altezza netta dei locali é misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro é estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.".

 
L'art. 7 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 9, del decreto legislativo n. 626/1994, é così modificato:
al comma 1, dopo le parole: "locali chiusi", é soppressa la: "i";

il comma 6 é sostituito dal seguente: "6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza é elevata quando cio' é necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.";
 
dopo il comma 13 é aggiunto il seguente comma: 13-bis. "Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.".
All'art. 9, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 6 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ottenuta con impianti di areazione".

Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente: "1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.".

 
L'art. 37 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 37 (Docce).
Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.".
L'art. 38 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é abrogato.

L'art. 39 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956 n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Gabinetti e lavabi).
I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;

Quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, é ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.".
Al comma 2 dell'art. 40 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303 come sostituito dall'art. 33, comma 11, del decreto legislativo n. 626/1994, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.".

Le lettere a), b) e c) dell'art. 58 del decreto del presidente della repubblica n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 16, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono sostituite dalle seguenti:
con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52.

Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;

con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;

con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.".
L'art. 59 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 26, comma 17, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, é così modificato:
nella lettera a) le parole: "9, primo comma" sono sostituite dalle parole: "9, commi 1, 2 e 4";

nella lettera b) le parole: "9, secondo comma" sono sostituite dalle parole: "9, comma 3", e le parole: "37, primo comma" sono soppresse.
Nella lettera b) dell'art. 60 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 26, comma 18, del decreto legislativo n.758/1994, le parole: "38, quinto comma" sono soppresse.
Art. 17.  (nota)

Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche all'art. 36 del decreto legislativo n. 626/1994
Il terzo comma dell'art. 20 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 626/1994, é soppresso.

Al quarto comma dell'art. 53 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, inserito dall'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma".
Art. 18.  (nota)

Uso di dispositivi di protezione individuale: modifica dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626/1994
All'art. 43, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui al comma 1", sono soppresse.
Art. 19.  (note)

Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del decreto legislativo n. 626/1994.
All'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, dopo le parole: "presente titolo" é inserita la seguente: "non".

All'art. 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 626/1994, la parola: "pause" é sostituita dalla seguente: "interruzioni".

All'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art. 54" sono soppresse.

All'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "1 gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1997".
Art. 20.  (note)

Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626/1994
All'art. 61, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "in cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il cancro".

All'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

All'art. 69, del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 5 é sostituito dal seguente: "5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;

ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.".
L'art. 70 del decreto legislativo n. 626/1994 é sostituito dal seguente:

"Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie).
I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale é riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro é istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Il datore di lavoro:
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

consegna, a richiesta, all'istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

comunica all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;

in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio;

in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;

tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.

La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 é custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

L'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.".
Art. 21.  (note)

Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo n. 626/1994
All'art. 73 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 é sostituito dal seguente: "2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, é soppresso.".

All'art. 78 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 é sostituito dal seguente: "2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.".

All'art. 86 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
-bis." Ove gli accertamenti sanitari abbiamo evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78.

-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.".
All'art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'istituto superiore di sanità, all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;

comunica all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;

in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;".
All'art. 87, comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art. 86, comma 5," sono soppresse.

All'art. 87 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 6 é sostituito dal seguente: " 6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.".
Art. 22.  (nota)

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
L'art. 89 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).
Il datore di lavoro é punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.".
Art. 23.  (nota)

Contravvenzioni commesse dai preposti
L'art. 90 del decreto legislativo n. 626/1994, é sostituito dal seguente:

"Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti).
I preposti sono puniti:
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;

con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.".
Art. 24.  (note)

Contravvenzioni commesse da altri soggetti
La rubrica dell'art. 91 del decreto legislativo numero 626/1994 é sostituita dalla seguente: "contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori".

Al comma 1, lettera a), dell'art. 92 del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "86, comma 2-bis".

Al comma 1, lettera b), dell'art. 92 del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "69, comma 6" sono soppresse.

Al comma 1, lettera a), dell'art. 93 del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "articoli 5, comma 2;", sono inserite le seguenti: "12, comma 3, primo periodo;".
Art. 25.

Attuazione degli obblighi
Dopo l'art. 96 del decreto legislativo n. 626/1994, é inserito il seguente:

"Art. 96-bis (Attuazione degli obblighi).
Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 é tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.".
Art. 26.   (note)

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994
L'allegato I al decreto legislativo n. 626/1994, é modificato come segue:
al punto 1, dopo la parola: "industriali" é aggiunta la seguente espressione: "(1)";

al punto 2, dopo la parola: "addetti" l'espressione "(1)" é sostituita dalla seguente: "(2)";

al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi;

le note: "(1)" e "(2)" sono sostituite dalle seguenti:

"(1) escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) addetti assunti a tempo indeterminato.".
Art. 27.  (nota)

Integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo n. 626/1994
All'allegato IV al decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:

"Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;

Zoccoli;

Ginocchiere;

Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;

Ghette;

Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle

Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome

Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);

Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

Giubbotti termici;

Giubbotti di salvataggio;

Grembiuli di protezione contro i raggi x;

Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell'intero corpo

Attrezzature di protezione contro le cadute;

Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

Attrezzature con freno 'ad assorbimento di energia cineticà (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Indumenti di protezione

Indumenti di lavoro cosiddetti 'di sicurezza (due pezzi e tute);

Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

Indumenti di protezione contro il calore;

Indumenti di protezione contro il freddo;

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;

Indumenti antipolvere;

Indumenti antigas;

Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) Fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;

Coperture di protezione.".
Art. 28.   (nota)

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo n. 626/1994
L'allegato V al decreto legislativo n. 626/1994, é modificato come segue:
al punto 1, le parole: "elementi di protezione" sono sostituite dalle seguenti: "elmetti di protezione";

al punto 8, le parole: "lavori fosforescenti" sono sostituite dalle seguenti: "indumenti fosforescenti".
Art. 29.   (nota)

Integrazioni all'allegato VII del decreto legislativo n. 626/1994
Nell'allegato VII al decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine i seguenti paragrafi:
" Ambiente
spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

illuminazione

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

riflessi e abbagliamenti

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

calore

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

umidità

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;

Nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo puo' essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.".
Art. 30.  (note)

Disposizioni transitorie e finali
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.

I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:
entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 626/1994;

entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attività.

 
Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del decreto legislativo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'art. 21, comma 2, dello stesso decreto é ridotta della metà.

 
Art. 31.

Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di prolungare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.

La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). L'art. 43 così recita:

"Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega).
L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;

dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;
i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;
che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;
che le interruzioni periodiche di cui all'art. 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.

In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, così recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".

L'art. 6, comma 7, della medesima legge così recita: "7. Il termine di cui all'art. 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La direttiva 89/391 /CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 183 del 29 giugno 1989.

La direttiva 89/654/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 393 del 30 dicembre 1989.

La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 393 del 30 dicembre 1989.

La direttiva 89/656/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 393 del 30 dicembre 1989.

La direttiva 90/269/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 156 del 21 giugno 1990.

La direttiva 90/270/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 156 del 21 giugno 1990.

La direttiva 90/3094/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 196 del 26 luglio 1990.

La direttiva 90/6z79/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 374 del 31 dicembre 1990.

La direttiva 91/383/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 206 del 29 luglio 1991.

 
Nota all'art. 1:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi nota alle premesse. L'art. 1 così recita:

"Art. 1 (Campo di applicazione).
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione".

 
Note all'art. 2:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 2 così recitava:

"Art. 2 (Definizioni).
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;

servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute".
Il D.Lgs. n. 29/1993 reca razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421. L'art. 1, comma 2, così recita: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

 
Il D.Lgs. n. 277/1991 reca attuazione delle direttive numero 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE, e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. L'art. 55 così recita:

"Art. 55 (Esercizio dell'attività di medico competente).
I laureati in medicina e chirurgia che pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.

L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa".
Note all'art. 3:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 4 così recitava:

"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto).
Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;

il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

 
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;

aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;

prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;

richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;

consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

 
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.

Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attività minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti: a) procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo; b) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I; c) i casi in cui è possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.P.R. n. 547/1995 reca norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'art. 393, come sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 626/1994, così recita:

"Art. 393 (Costituzione della commissione).
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;

sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;

quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;

un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 
Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni".
Il D.P.R., n. 175/1988 reca attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali. L'art. 1 così recita:

"Art. 1 (Campo di applicazione).
Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:
attività industriali:
qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato 1, che comporti o possa comportare l'uso di urla o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;
qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specifiche all'allegato II;

fabbricante:
chiunque sia responsabile di una attività industriale;

incidente rilevante:
un avvenimento quale un'emissione un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un periodo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

sostanze pericolose:
per l'applicazione dell'art. 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonché le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna.

per l'applicazione dell'art. 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna".
L'art. 4 del medesimo decreto così recita:

"Art. 4 (Obbligo di notifica).
Fermo il disposto dell'art. 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:
qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:
sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

prodotti della fabbricazione;

sottoprodotti;

residui;

prodotti di reazioni accidentali;
o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.

Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate".
L'art. 6 del citato decreto così recita:

"Art. 6 (Dichiarazione).
Fermo il disposto dell'art. 3 dell'art. 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:
qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

prodotti della fabbricazione;

sottoprodotti;

residui;

prodotti di reazioni accidentali;

o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:
all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata".
Nota all'art. 4:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 6, commi 1 e 2, così recitava:

"Art. 6. (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori).
I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.

Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente".
Nota all'art. 5:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.
L'art. 7, comma 3, così recita: "3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
Note all'art. 6:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.
L'art. 8, commi 4, 5 e 6, così recitavano:
" Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.

L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
nelle centrali termoelettriche;
negli impianti e laboratori nucleari;
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.

Se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza".

Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi note all'art. 3.

 
Note all'art. 7:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 10, comma 2, lettera b) così recitava: "b) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3".

L'art. 12, comma 1, lettera b), del medesimo decreto così recitava: "b) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza".

 
Nota all'art. 8:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 17, comma 3, così recitava: "3.Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'Art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore".

 
Nota all'art. 9:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 22, commi 1 e 5, così recitava:
Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2-4. (Omissis).

Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato".
Nota all'art. 10:
Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 23 così recitava: